La riduzione delle sanzioni impatterà sul costo dell’eventuale definizione delle controversie prevista dagli istituti deflattivi del nostro ordinamento. Nessuna modifica, invece, si registra in ordine allo sconto da calcolarsi sulla sanzione base (minima): le penalità amministrative per le violazioni concernenti i tributi oggetto di adesione rimangono ancorate alla misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (articolo 2, Dlgs 218/1997).
Rispetto al ravvedimento operoso, in questi casi le sanzioni sono preventivamente determinate dalle Entrate, senza problemi di calcolo per il contribuente. L’appeal degli istituti deflativi, grazie ai recenti interventi in corso di approvazione, è aumentato non solo in relazione alla riduzione delle sanzioni, ma anche con riferimento alle modalità di pagamento.
La riforma della riscossione, infatti, è intervenuta anche sulla disciplina della rateazione, senza in realtà sconvolgere l’impianto normativo attuale. Rispetto alle nuove sanzioni (la cui applicazione viene rimandata al 1 gennaio 2017), le regole in merito alle rateazioni si applicano già sugli atti perfezionati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo.
Rimane, in base all’articolo 8 del Dlgs 218/97, la possibilità di versare ratealmente le somme dovute fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo se non superano i 50mila euro; nel caso venga oltrepassata tale soglia, il numero delle rate aumenta da 12 a 16.
Nelle dilazioni da istituti deflattivi l’importo della prima rata deve sempre essere versato entro 20 giorni dalla formalizzazione dell’adesione, ma le rate successive potranno esser versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, anziché dopo tre mesi (esatti) dal versamento della prima rata.
Rimane invariata anche la parte della procedura che porta alla sottoscrizione definitiva dell’atto di adesione. In questo senso il contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento, a cui seguirà il rilascio della copia definitiva dell’atto di adesione.
È sempre possibile, inoltre, usufruire del ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento di una delle rate successive alla prima, con l’unico limite che va perfezionato non oltre il termine di scadenza della rata successiva e, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
Cambiano, invece, le penalità in caso di mancato versamento (non ravveduto nei termini) delle rate successive alla prima. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporterà, oltre alla decadenza dalla rateazione, la sanzione del 30% aumentata della metà (quindi al 45%) sul residuo dovuto a titolo di imposta e non più del 60% (nuovo articolo 15 ter del Dpr 602/73).
Infine, né il tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni, né un lieve inadempimento per una frazione non superiore al 3% (e in ogni caso a diecimila euro), comporteranno più alcuna decadenza, ma solo la sanzione del 30 per cento.